Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Risoluzione del contratto

Relativamente all'art. 140 del D.Lgs 163/06 "procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore/risoluzione del contratto per grave inadempimento" si chiede se lo stesso (per quanto inserito nella Parte II - TIT. III: disposizioni per LLPP)sia analogicamente applicabile anche ad affidamenti di forniture/servizi e se comunque è applicabile anche ad affidamenti con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" stante in questo caso la difficoltà per il soggetto risultato ad. es. 2° miglior offerente di applicare le stesse condizioni economiche già proposte dall'aggiudicatario in sede di gara (art. 140 co. 2), condizioni economiche strettamente correlate anche ad una diversa offerta tecnica.

Questa Amministrazione Comunale, a seguito di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, intende procedere all'affidamento dei lavori di ampliamento della scuola elementare per la parte non eseguita ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., interpellando il secondo classificato, fino al quinto, della gara già espletata. Si precisa che il progetto esecutivo dell'opera era stato approvato nel 2007 ed appaltato nel 2008 (febbraio/marzo). Tutto ciò premesso si chiede se è possibile procedere alla revisione dei prezzi od almeno alla compensazione di quei prezzi rilevati con DM 30 aprile 2009 (in ottemperanza alla legge n. 201/2008 che hanno subito variazioni superiori all'8%), applicando la normativa di cui al citato articolo 140 e dunque senza l’espletamento di una nuova procedura aperta.

Il Comune ha un contratto per la gestione del nido comunale affidato con gara a procedura aperta ex art 60 del D Lgs 50/216 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c 3
Negli atti di gara era prevista la ripetizione come indicato nell’art. 3 DURATA DEL CONTRATTO
“ Durata dell’affidamento: Tre anni educativi: 18/19 19/20 20/21 con opzione di ripetizione per ulteriori tre anni educativi esercitabile discrezionalmente dall'Amministrazione Appaltante.”
L’aggiudicazione è stata fatta per l’importo complessivo netto pari ad € 489.171,90 per i primi tre anni educativi effettivi oltre a eventuali € 489.171,90 per i successivi tre anni educativi opzionali

L’appalto è in scadenza e l’amministrazione è intenzionata a proseguire l’affidamento per ulteriori tre anni come previsto negli atti gara
In questa sede (rinnovo o proroga contrattuale ? ) la ditta ha chiesto un aumento del 5,9 per cento dovuto al rinnovo del contratto CCNL
Alla cooperativa è stato concesso l’adeguamento dei prezzi su base Istat come previsto nel seguente articolo del capitolato:
“ Art. 27 Revisione dei prezzi
Il corrispettivo dell’aggiudicazione si intende invariato per il periodo di validità del contratto ed è riferito esclusivamente al periodo effettivo di svolgimento del servizio
Ai sensi dell’art 106, c. 1 lett. a del Codice, a decorrere dal terzo anno è prevista la possibilità di adeguamento nella misura corrispondente al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente, su richiesta scritta della ditta appaltatrice
E’ esclusa l’applicabilità dell’art 1664 cc e di ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi. “
In base ad alcune pronunce del consiglio di stato sembrerebbe non ammissibile la revisione dei prezzi dovuta all’aumento del costo del lavoro né, in particolare, al rinnovo del contratto CCNL.

1 Ma al momento della ripetizione è ammissibile una rinegoziazione delle condizioni economiche dell’appalto ed in particolare per l’aumento del costo del lavoro dovuto al rinnovo del contratto CCNL di categoria ?

2 La ripetizione del contratto deve essere intesa come rinnovo o come ”proroga ordinaria o contrattuale” ? Tale eventuale diverso inquadramento incide sulla eventuale revisione dei prezzi ?
Per la ripetizione è sufficiente una determina del rup ? Deve essere chiesto un nuovo cig?

Per un appalto la cui offerta è antecedente al 31/12/2021 e i lavori sono stati eseguiti in gran parte nel 2° semestre del 2021 e solo in minima parte nei mesi di gennaio e febbraio 2022, senza emissione di SAL, è stata disposta dall’Ente la risoluzione contrattuale. Il DL ha emesso la contabilità delle opere eseguite al fine di redigere lo Stato di consistenza, il cui valore complessivo è risultato inferiore all’importo corrisposto all’impresa con l’anticipazione di cui all’art. 35, co.18 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto non è stato emesso alcun certificato di pagamento ed è stata richiesta l’escussione della polizza fideiussoria per il recupero delle somme eccedenti, anche se non ancora avvenuto.
Inoltre, parte dell’importo dei lavori eseguiti è in realtà non dovuto all’impresa appaltatrice ma al subappaltatore, al cui pagamento dovrà provvedere la S.A. ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera a), recuperando l’importo dall’anticipazione concessa. Malgrado i solleciti avanzati all’impresa, ad oggi non è
Alla luce del contenzioso in essere e considerato il fatto che, con la concessione dell’anticipazione, è stato corrisposto all’appaltatore un importo maggiore rispetto a quanto dovuto per le opere eseguite e che, peraltro, parte di quest’importo spetterebbe al subappaltatore, si richiede parere in merito alla necessità di riconoscere l’adeguamento dei prezzi ai sensi del DL 17/05/2022 n.50 per le opere eseguite dal 01/01/2022, con l’emissione di un Certificato di pagamento straordinario, di cui l’Appaltatore ha avanzato richiesta formale.
Nel caso in cui si procedesse all’adeguamento dei prezzi nelle modalità previste dal comma 3 (incremento fino al 20% dei prezzari aggiornati al 31/12/2021) e, a seguito di emissione dei prezzari aggiornati nel 2022 dovesse risultare un incremento dei prezzi inferiore rispetto a quello concesso, quest’Ente non potrebbe recuperare a conguaglio le eventuali somme corrisposte in più, non essendo prevista emissione di ulteriori SAL.

Considerato che il Comune di Nocera Inferiore (Sa) ha sottoscritto contratto di appalto di lavori pubblici in data 05 agosto 2021 rep n. 5023 a seguito di determina a contrarre per procedura negoziata del 16.03.2021 n. 549 e n. 803 del 04.05.2021;
Considerato che a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto, ma prima dell’inizio dei lavori è intervenuta comunicazione di risoluzione contrattuale per interdittiva antimafia successiva alla sottoscrizione del contratto di appalto, con conseguente mancato inizio dei lavori;
Considerato altresì che con sentenza Tar Campania sezione Salerno n. 3018/2022, è stata riconosciuta l’illegittimità della risoluzione essendo intervenuta la nomina dei custodi giudiziari e conseguentemente disposta la riviviscenza del contratto di appalto rep n. 5023

Si chiede di conoscere

Se l’art. 26 del dl 50/2022 trovi applicazione ratione temporis al caso di specie e quindi se possa/debba essere applicata la clausola di revisione prezzi, nonostante l’art. 7 del contratto siglato reciti testualmente che “l’impresa aggiudicatrice dichiara di conoscere tutte le norme che regolano l’appalto e conferma di avere preso visione del capitolato speciale di appalto con annessi elenchi prezzi nonché delle condizioni ambientali che possano influire sull’esecuzione dell’opera di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”